Art. 3.
(Comitato provinciale per la tutela e la valorizzazione
della «ventricina del vastese»).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Chieti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il comitato provinciale per la tutela e la valorizzazione della «ventricina del vastese», di seguito denominato «comitato».
      2. Il comitato è costituito da:

          a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Ministero stesso;

          b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, designato dal Ministero stesso;

          c) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Chieti, designato dagli organi competenti della stessa;

          d) due rappresentanti designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, in rappresentanza delle associazioni e delle organizzazioni degli allevatori, dei produttori e degli esercenti gastronomici operanti nell'area del distretto produttivo e gastronomico;

          e) due rappresentanti dei comuni dell'area del vastese designati, rispettivamente, dagli organi competenti delle comunità montane del medio e dell'alto vastese;

 

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          f) due rappresentanti del comitato di tutela della denominazione specifica riconosciuta dall'Unione europea.

      3. Il comitato ha sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti e ha il compito di tutelare le origini storico-culturali, la qualità organolettica e il distretto produttivo e gastronomico della «ventricina del vastese».
      4. Il comitato rimane in carica per tre anni. Alla scadenza del proprio mandato è rinnovato con le modalità previste ai sensi dei commi 1 e 2. I membri del comitato uscente possono essere confermati. Fino alla nomina del nuovo comitato continua ad esercitare le proprie funzioni il comitato precedente.
      5. Il comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata da fondi privati e pubblici che sono iscritti in entrata del bilancio dello stesso comitato.
      6. Il comitato elabora e approva un proprio regolamento che disciplina la sua attività, nonché il rapporto con gli operatori aderenti alle sue iniziative e con gli enti pubblici per le attività di partenariato conformi alle finalità della presente legge.